La revisione prezzi nei contratti pubblici non è un automatismo, ma uno strumento volto a preservare l’equilibrio economico del rapporto contrattuale e a garantire una remunerazione adeguata dell’appaltatore.
Su questo tema è intervenuto l’avv. Francesco Oliverio di QLT Law & Tax in un approfondimento pubblicato su Italia Oggi il 23 febbraio 2026, analizzando la recente sentenza n. 1898/2024 del Tar Lazio.
La pronuncia affronta una questione di rilevante impatto pratico: se il nuovo affidatario, subentrato nell’esecuzione di un contratto pubblico, possa ottenere l’adeguamento dei corrispettivi anche per il periodo antecedente al subentro. Il caso riguardava un operatore economico subentrato in un contratto di facility management dopo l’annullamento dell’aggiudicazione originaria. A fronte della richiesta di revisione ISTAT dei prezzi, la stazione appaltante aveva negato ogni adeguamento per il periodo precedente, richiamando la presenza di un nuovo CIG e di un nuovo ordinativo.
Il Tar Lazio ha però chiarito che il subentro non può diventare uno strumento per eludere la tutela del sinallagma contrattuale. Anche in presenza di un nuovo rapporto, l’amministrazione è tenuta a verificare se i prezzi formulati in un diverso contesto economico siano stati incisi da fenomeni inflattivi tali da alterare l’equilibrio originario dell’offerta.
Particolarmente significativo è il richiamo all’obbligo di istruttoria e motivazione: il diniego della revisione non può fondarsi su argomentazioni meramente formali, ma deve dimostrare concretamente come sia stato preservato l’equilibrio economico del contratto.
La decisione si inserisce in un contesto di forte instabilità dei costi e ribadisce un principio centrale nella disciplina degli appalti: il momento genetico dell’offerta e l’equilibrio economico iniziale non possono essere ignorati.
Di seguito la riproduzione dell’articolo pubblicato su Italia Oggi:

